
Dal 2017, la dichiarazione di cessione del veicolo avviene esclusivamente online. Lo sportello fisico in prefettura non esiste più per questa procedura. Nel 2024, il portale ufficiale rimane il punto di passaggio obbligato, ma diverse evoluzioni recenti modificano la procedura, a cominciare dal cambio di nome dell’operatore e dall’aggiornamento del modulo Cerfa.
France Titres sostituisce l’ANTS: cosa cambia per la cessione
La maggior parte delle guide online continua a menzionare l’ANTS come unico interlocutore. L’operatore pubblico dei titoli (carte di circolazione, patenti di guida) è ora designato con il nome France Titres, sotto la supervisione del ministero dell’Interno. Il sito immatriculation.ants.gouv.fr rimane funzionante, ma il marchio istituzionale evolve.
Questo cambiamento ha conseguenze pratiche. Il modulo Cerfa di certificato di cessione è passato alla versione 15776*03. I venditori che scaricano un PDF obsoleto rischiano di compilare un documento non aggiornato. L’unica fonte affidabile per recuperare la versione aggiornata è il portale formulaires.service-public.gouv.fr, verificando il numero completo stampato in alto a destra del documento.
Effettuare la dichiarazione di cessione del veicolo online su Autoscope consente di seguire una procedura guidata che tiene conto di questi aggiornamenti, riducendo il rischio di errore sulla versione del Cerfa.
Termine per la dichiarazione di cessione: la regola dei 15 giorni e la multa prevista

Il venditore ha 15 giorni dopo la vendita per dichiarare la cessione. Questo termine non è un consiglio: è fissato dall’articolo R322-4 del Codice della strada. Superarlo espone a una multa forfettaria.
Il rischio concreto è di continuare a ricevere contravvenzioni generate dal nuovo conducente. Finché la carta di circolazione non è aggiornata nel sistema di immatricolazione, le infrazioni (parcheggio, autovelox) arrivano a nome del precedente proprietario. Diverse testimonianze online descrivono situazioni in cui i venditori ricevono multe mesi dopo la vendita, per non aver dichiarato la cessione in tempo.
La teleprocedura “Vendere o dare il mio veicolo” genera un codice di cessione alla fine della procedura. Questo codice, composto da numeri e lettere, deve essere necessariamente trasmesso all’acquirente: senza di esso, quest’ultimo non può avviare la propria richiesta di carta di circolazione.
Documenti da raccogliere prima della dichiarazione di cessione online
Prima di avviare la teleprocedura, il venditore deve preparare diversi elementi. L’assenza di un solo documento blocca la procedura o la ritarda.
- Il certificato di cessione Cerfa 15776*03, compilato e firmato da entrambe le parti (venditore e acquirente), con data e ora precise della transazione.
- Il certificato di situazione amministrativa (precedentemente certificato di non gage), scaricabile gratuitamente dal sito Histovec. Questo documento prova che il veicolo non è gravato da alcuna opposizione né da alcun gage.
- La carta di circolazione originale, barrata in diagonale con la dicitura “Venduto il” o “Ceduto il” seguita dal giorno, mese, anno, ora e firma del venditore.
- Una prova di controllo tecnico di meno di sei mesi per i veicoli di oltre quattro anni (eccetto i veicoli venduti per distruzione).
Il codice riservato associato alla carta di circolazione è anche necessario se la procedura è effettuata da un terzo. Questo codice è presente sulla lettera di accompagnamento ricevuta al momento dell’emissione del certificato di immatricolazione.
Errori frequenti che bloccano la dichiarazione sul portale
Diversi tranelli si ripetono frequentemente nei resoconti degli utenti. Il primo riguarda l’inserimento del numero di immatricolazione: una semplice confusione tra la lettera O e il numero 0 è sufficiente per far fallire la ricerca del veicolo nel sistema.

Il secondo tranello riguarda il Cerfa stesso. Un modulo compilato male o in una versione scaduta viene rifiutato. I campi “data e ora della cessione” devono corrispondere esattamente tra il Cerfa cartaceo e l’inserimento online. Qualsiasi incoerenza genera un blocco.
Il terzo problema riguarda il codice di cessione. Alcuni venditori dimenticano di annotarlo o di trasmetterlo all’acquirente. Senza questo codice, l’acquirente si trova nell’impossibilità di richiedere la sua nuova carta di circolazione tramite la via dematerializzata classica. Esistono soluzioni alternative (passare attraverso un prestatore autorizzato), ma allungano i tempi e possono comportare costi.
I resoconti sul campo divergono sulla affidabilità del portale stesso. Alcuni utenti segnalano malfunzionamenti sporadici (pagina che non si carica, errore del server alla fine della procedura). In questo caso, si consiglia di riprovare a un orario diverso o di utilizzare un browser aggiornato.
Cessione per distruzione: una variante da non confondere
La dichiarazione di cessione per distruzione segue un circuito distinto. Il veicolo viene consegnato a un centro autorizzato VHU (veicolo fuori uso), ed è questo centro che rilascia un certificato di distruzione. Il venditore deve quindi dichiarare la cessione online selezionando l’opzione corrispondente sul portale.
La confusione tra cessione classica e cessione per distruzione porta a errori amministrativi. Un veicolo dichiarato “venduto” mentre va alla rottamazione rimane iscritto come circolante nel file di immatricolazione, il che può generare solleciti fiscali o contravvenzioni fantasma.
La procedura di dichiarazione di cessione del veicolo online rimane la stessa nelle sue linee generali dalla dematerializzazione, ma i dettagli contano. Verificare la versione del Cerfa, rispettare il termine legale e conservare il codice di cessione sono i tre punti su cui i dossier si bloccano più frequentemente.